Al di là della potenza installata, secondo il nuovo testo dell'articolo 6 del Dpr 380/2001 (così come modificato dalla legge 73/10), l'attività edilizia necessaria per collocare i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno e al servizio degli edifici, è considerata attività edilizia libera se l'installazione avviene al di fuori dei centri (più precisamente, le zone A di cui al Dm 1444/1968). Quindi, è sufficiente inviare al Comune una comunicazione.
Anche per gli impianti localizzati in zona A oppure dotati di serbatoio di accumulo visibile - purché asserviti a un edificio l'installazione rimane soggetta a semplice comunicazione se i pannelli rispettano questi requisiti:
- sono aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
- hanno componenti che non modificano la sagoma degli edifici;
- hanno una superficie non superiore a quella del tetto.
Lo stabilisce l'articolo 11, comma 3, del Dlgs li5/2008, a prescindere dalla potenza dell'impianto. Altrimenti, mancando questi requisiti, si dovrà presentare la denuncia d'inizio attività (Dia).
Se l'impianto non è asservito a un edificio, invece, bisogna distinguere. Se ha una potenza nominale non eccedente i 20 kW, l'installazione è soggetta alla presentazione della Dia, e questo ai sensi del combinato disposto degli articoli 12, comma 5, del Dlgs 387/2003 e dell'articolo 23 del Dpr 380/2001. Se invece l'impianto ha una potenza superiore, l'installazione è soggetta al rilascio della autorizzazione unica (Au) di competenza regionale, salva delega alla provincia. Finora tutte le leggi regionali che hanno previsto che i comuni potessero autorizzare mediante Dia un impianto avente capacità superiore a 20 kW sono state dichiarate incostituzionali.
Alla luce di queste considerazioni, chi vuole installare pannelli solari di taglia "domestica" possa farlo presentando una Dia o una semplice comunicazione.
/Fonte: Guido A. Inzaghi - Il Sole 24ore - 12 luglio 2010/




