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Lunedì, 30 Luglio 2012 11:15

Servizio di trasporto per utenti disabili a fini socio-ribilitativi

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altRegolamento per l’accesso al servizio di trasporto delle persone  disabiliil

 

 AMBITO DI SAN MARCO IN LAMIS

 

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del  servizio “trasporto disabili” , di competenza della ASL e dell’Ambito Territoriale, a norma della Legge 5 febbraio 1992 n.104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e del Regolamento Regionale n. 4 2007, e del Regolamento Regionale 4/2010.

Art. 2 – Definizione

Il Servizio consiste nel trasporto di persone   residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di San Marco in Lamis, all’interno del territorio dell’ambito stesso. In caso di comprovata necessità e di disponibilità finanziaria,  il trasporto può essere effettuato anche verso destinazioni ubicate in altri ambiti territoriali solo in caso di disponibilità finanziarie.

Art.  3 -Finalità

La finalità  generale è quella di uniformare i criteri di accesso, la compartecipazione,  il trattamento, le modalità di erogazione del  servizio trasporto  a favore delle persone disabili sull’intero territorio dell’Ambito Territoriale di San Marco in Lamis.

Art. 4 – Obiettivo

Il Servizio fa parte degli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dall’ASL e  dall’Ambito Territoriale al fine di consentire alle persone che presentano una minorazione fisica, psichica,  sensoriale stabilizzata o progressiva e  non hanno capacità, familiari e  mezzi per  raggiungere autonomamente  le strutture riabilitative determinando un  processo di emarginazione fisico, relazionale e sociale.

Art. 5 - Tipologia del servizio

Il  servizio di Trasporto disabili  è  identificato nelle seguenti tipologie:

  1. trasporti continuativi: sono quelli effettuati giornalmente o più volte nell’arco della settimana, con cadenza periodica,programmabile  su un lungo periodo; quelli  con  frequenza ciclica ( di norma annuale).. Esempi di servizi continuativi sono il trasporto presso centri di riabilitazione, centri diurni semiresidenziali.
  2. trasporti occasionali: sono quelli effettuati per brevi cicli o per periodi inferiori al mese, programmabili con preavviso dell’utente ad istituti  ed ambulatori di riabilitazione, sia sul territorio comunale che fuori; è rivolto a cittadini in particolari condizioni di gravi disabilità, segnalati dal Servizio Sociale comunale e dal Dipartimento di Riabilitazione della ASL FG.

Art 6 – Destinatari del servizio

Il servizio di trasporto dovrà essere garantito a minori ed adulti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 art 3 comma 3, affetti da grave disabilità motoria, intellettivo-comportamentale o sensoriale privi di rete parentale adeguata  e disponibile.

Il Servizio di Riabilitazione, competente per territorio, attesterà per ogni utente, che abbia i requisiti specificati al comma precedente, la necessità di trasporto assistito sulla base dello specifico progetto riabilitativo.

Il diritto a usufruire del servizio di trasporto è determinato inoltre dal possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

a) essere residente in uno dei Comuni dell’Ambito

b) essere in stato di bisogno a causa di accertate condizioni socio-sanitarie;

c) essere in uno stato di disagio per mancanza o carenza di rete parentale adeguata e disponibile;

d) avere uno svantaggio socio-economico

Il  servizio qui regolamentato viene garantito  compatibilmente alle risorse dell’Ambito territoriale previa valutazione della domanda da parte dell’Ufficio di Piano

Art.7 - MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO

L’ammissione al servizio è concessa dall’Ufficio di Piano dietro presentazione di una domanda, sottoscritta dall’interessato o da un genitore o da chi ne fa le veci.

La persona o il familiare che richiede il Servizio deve presentare domanda al Comune di residenza o al Distretto ASL di competenza, su apposito modulo predisposto  e reperibile sia presso gli sportelli del distretto sociosanitario e sia presso gli uffici dei  servizi sociali dei Comuni dell’Ambito  e corredata dai seguenti documenti:

a)        certificato della Commissione medica attestante il tipo di invalidità ai sensi della L. 104/92 art 3 comma 3;

b)        certificato rilasciato dal servizio di riabilitazione ASL che il richiedente per la sua condizione di disabilità è impedito nell’accesso e nella salita sui mezzi pubblici di trasporto oppure necessita di un mezzo di trasporto attrezzato.

c)         altri certificati medici utili;

d)         (in caso di trasporto per cure mediche) programma terapeutico fornito dall’Azienda USLFG  che comprenda il quadro completo delle relative esigenze di trasporto;

e)        autodichiarazione sull’impossibilità di familiari, o di altri conviventi, di effettuare il trasporto;

f)         dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e attestazione ISE;

g)        dichiarazione, della persona a cui è rivolto il servizio, resa ai sensi della legge 445/2000 (atto notorio) di tutti i redditi a qualsiasi titolo percepito;

h)        Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario l’istanza.

I certificati di cui alle lettere a), b) e c) vanno presentati solo al momento della prima richiesta, salvo variazioni dello stato di disabilità, nel qual caso i certificati vanno aggiornati.

L’autodichiarazione di cui alla lettera e), va presentata ogni qualvolta è prevista la richiesta.

Le  dichiarazioni di cui alle lettere f) e  g) vanno presentate ad ogni nuova richiesta, e comunque al massimo entro 12 mesi dalla precedente.

Entro 15 giorni dalla domanda, il  Servizio Sociale  comunica all’utente lo scaglione di reddito cui è stato assegnato ed il costo della compartecipazione per  servizio.

Art 8 – criteri di erogazione del servizio

Fermo restando che i destinatari sono le persone individuate dall’art. 6 del presente regolamento, qualora il bisogno espresso dai cittadini utenti risulti, in determinati periodi, superiore rispetto all’offerta programmata, sarà riconosciuta priorità di intervento alle persone con punteggio maggiore risultante dalla somma dei criteri di seguito riportati:

  1. disabili che non percepiscono indennità di frequenza e/o assegno di accompagnamento: punti  7
  2. disabili  privi di una rete familiare in grado di assicurare il trasporto: punti 5
  3. disabili  con genitori  conviventi ultra sessantacinquenni: punti 5
  4. disabili  con familiari conviventi impossibilitati ad assicurare il trasporto per motivi di lavoro: punti 1
  5. disabili che percepiscono indennità di frequenza/assegno di accompagnamento: punti 2
  6. presenza nel nucleo familiare di altro soggetto con invalidità/inabilità: punti 2
  7. disabili che risiedono ad una distanza dal Centro di Riabilitazione:

·         inferiore a 5 chilometri:  punti 1

·         compreso tra 6 e 15 chilometri: punti 3

·         oltre i quindici chilometri: punti 5

Inoltre, per casi particolari, in deroga, la valutazione sarà effettuata  caso per caso congiuntamente dai soggetti sottoscrittori del presente protocollo.

Art. 9 – Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo

La copertura agli oneri economici da parte dell’Ambito Territoriale avverrà nella misura non superiore al 60 per cento del costo medesimo e nei limiti della programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per il finanziamento dei piani sociali di zona di cui alla l.r. 19/2006 .

 Il finanziamento del servizio è dimensionata alle disponibilità dell’ambito Territoriale.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali e prestazioni sociali agevolate, per l’utilizzo dei servizi a domanda individuale, valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi delle politiche comunali, nella formazione della domanda e nelle proposte di offerta di servizi, con particolare riferimento alle forme di auto e mutuo aiuto.

Il presente regolamento prevede, accanto al dovere di intervento del settore pubblico, la partecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi.

Art. 10 – Compartecipazione degli utenti

La compartecipazione degli utenti alle spese per il servizio di trasporto è definita  in quota percentuale calcolata in relazione ai costi per il consumo di carburante e per la gestione dell’automezzo.

La compartecipazione è adottata rapportandola al chilometraggio effettuato per il percorso di andata e ritorno (domicilio– strutture riabilitative) e in base al regolamento di Ambito per l’accesso ai servizi a domanda individuale, che prevede una contribuzione in base alla situazione economica del richiedente valutata attraverso la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e attestazione ISE; la dichiarazione resa  ai sensi della legge 445/2000 (atto notorio) di tutti i redditi a qualsiasi titolo percepito dal beneficiario del servizio

 

Fasce compartecipazione

 

Fascia 1

Fascia 2

Fascia 3

Fascia 4

Fascia 5

Fascia 6

Fascia 7 

Percentuale compartecipazione fino a: 

esente

8%

14%

26%

38%

55%

85%

Reddito ISEE richiedente riparametrato:

 50% Fascia minima regionale

€ 4.900,00

€    6.700,00 

€     8.300,00 

€   12.000,00 

€   16.000,00 

€     22.000,00 

Oltre la fascia 7, la compartecipazione dell’utente è del 100% il costo del servizio.

Su richiesta opportunamente documentata e motivata da parte del Servizio Sociale del Comune, è possibile offrire, per u tempo determinato, il  servizio di trasporto  senza la compartecipazione  dell’utente.

Art. 11 – Norme di comportamento

Gli operatori addetti al trasporto devono   la puntualità   e la sicurezza del servizio.

Gli utenti ed i loro familiari devono rispettare gli orari concordati e  comunicare tempestivamente agli operatori del trasporto e al Servizio Sociale ogni variazione e sospensione anche temporanea del servizio.

Gli utenti e i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di apposita scheda:

a) il nominativo di uno o più referenti autorizzati ad accogliere l’utente trasportato al termine del servizio;

b) l’eventuale autorizzazione a lasciare l’utente solo a casa al termine del servizio;

c) eventuali altre destinazioni diverse dal domicilio abituale che devono essere autorizzate dal Servizio Sociale de Comune di riferimento.

Art. 12 – Dimissioni dal servizio

Il Servizio Sociale dispone la sospensione del servizio nei seguenti casi:

a) reiterata inosservanza delle norme di comportamento di cui al precedente articolo;

b) mancato pagamento della quota di compartecipazione;

c) variazione delle condizioni di necessità.

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