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Divieto di scarico nella rete fognaria

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L'ordinanza del Sindaco

Divieto di scarico delle acque piovane provenienti dalle proprietà private e di sostanze di altro genere non consentite nella pubblica rete fognante delle acque nere

 

 

  334  del registro

 

IL SINDACO

 

Premesso:

 

▪ che il Comune di San Giovanni Rotondo è proprietario della fognatura pubblica del centro urbano, delle contrade e dei relativi impianti di depurazione ubicati in località Scanno dello Zoppo;

▪ che nel mese di ottobre, su disposizione verbale del Sindaco, due dipendenti comunali hanno accertato la presenza di numerose immissioni di acque bianche nelle condotte della rete fognaria (acque nere),  provenienti da pluviali e piazzali privati;

▪ che il Comune di San Giovanni Rotondo è dotato di sistema di fognatura “nera”, intendendosi per tale la rete di collettori convoglianti unicamente le acque reflue provenienti dagli scarichi domestici e/o ad essi assimilabili e non invece le acque provenienti dagli scarichi pluviali ;

 ▪ che in occasione delle perturbazioni atmosferiche di forte intensità negli ultimi anni, si sono verificati allagamenti delle strade del centro urbano e di talune contrade, aggravati dalla fuoriuscita di acque nere dai pozzetti delle relative fognature, con conseguenti problemi alla viabilità, nonché di grave pregiudizio per l'igiene e salute pubblica;

▪ che i liquami dell’intero territorio comunale, vengono sollevati da 2 stazioni di pompaggio per scaricare nell’impianto di depurazione, con notevole usura delle attrezzature elettromeccaniche, con altissimi consumi di energia elettrica e con il continuo pericolo di fuoruscita di liquami in occasione di piogge abbondanti;  

▪ che la fuoriuscita delle acque nere dai pozzetti e dalle stazioni di sollevamento, è dovuta soprattutto all'immissione delle acque piovane provenienti dalle proprietà private e di altre sostanze il cui scarico non è consentito;

 

Ritenuto necessario vietare lo scarico delle acque meteoriche nella condotta pubblica fognaria delle acque nere, provenienti dai tetti e dai cortili degli immobili privati del centro urbano e delle contrade, nonché delle altre sostanze la cui immissione in fogna è vietata, al fine di evitare intasamenti e rigurgiti della rete fognaria comunale e successivi allagamenti del manto stradale, la fuoruscita dalle stazioni di sollevamento e conseguentemente nelle aree edificate urbane e sub urbane, oltre all’eccessivo consumo di energia elettrica e all’usura anticipata delle attrezzature elettromeccaniche, nonché il deterioramento del processo depurativo dell'impianto di depurazione comunale;

 

Visti

•        il D.Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni;

•        il Regolamento Sistema Idrico Integrato;

•        il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. ed in particolare gli artt. 7 bis e 50, comma V; 

 

ORDINA

 

Per le ragioni di cui in premessa, a tutti i proprietari degli immobili ed amministratori di condomini siti nel Comune di San Giovanni Rotondo:

-  il divieto di scaricare nella rete fognaria delle acque nere, le acque piovane provenienti dalle proprietà private nonché sostanze che possono danneggiare gli impianti e le persone ad essi addetti;

-  ai proprietari di immobili ed amministratori di condomini che convogliano lo scarico di acque piovane nelle fognature delle acque nere, di provvedere all'esecuzione, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo, dei lavori di adeguamento delle condotte fognarie interne agli immobili privati, in modo da escludere categoricamente l'immissione delle acque meteoriche nella rete fognaria delle acque nere;

-  trascorso il termine assegnato senza che gli interessati abbiano ottemperato a quanto sopra ordinato si provvederà all'esecuzione d'ufficio a spese dei medesimi interessati, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

-  nel caso che nella zona non sia presente la condotta pubblica di smaltimento delle acque bianche, le acque piovane dovranno essere scaricate direttamente nelle cunette laterali delle strade in modo da affluire alle più vicine caditoie stradali per la raccolta delle acque piovane.

 

SANZIONI

 

Ai contravventori, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00, con eventuale pagamento in misura ridotta - ai sensi della legge 689/81;

 

DISPONE

 

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni di legge vigenti.

 

DISPONE, inoltre

 

Le seguenti forme di pubblicità, al fine di assicurare la massima diffusione e conoscenza della presente ordinanza:

    Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per  30 (trenta) giorni consecutivi;

    Affissione di manifesti nei luoghi di maggior afflusso di pubblico e in tutti i locali pubblici ed esercizi commerciali;

    Pubblicazione sul sito internet del Comune.

 

La trasmissione della presente Ordinanza, per la sua esecuzione:

    Al Comando della Polizia Municipale, sede.

    All’Acquedotto Pugliese Spa – Via Cognetti, 36 – 70121 Bari.

 

INFORMA

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. della Puglia, sezione di Bari, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

 

Dalla Residenza Municipale,  addì 16 nov. 2011

 

  IL DIRIGENTE UTC

Ing. Benedetto di Lullo

         IL SINDACO

   Ing. Luigi Pompilio

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

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