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Regolamento dell'Albo delle Associazioni

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Art. 1 – Istituzione dell’Albo

1. Il Comune, riconoscendo e favorendo le realtà associative, anche al fine di rendere effettive le forme di partecipazione di cui allo Statuto Comunale, isti-tuisce l'Albo delle Associazioni e degli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa.

2. Detto Albo è suddiviso nelle seguenti categorie, ciascuna relativa ad un di-verso prevalente ambito di azione:
1.    Solidarietà e promozione sociale
2.    Cooperazione internazionale Paesi in via di sviluppo
3.    Assistenza, servizi sociali e sanità
4.    Famiglia e gioventù
5.    Educazione permanente
6.    Cultura, spettacolo e beni culturali
7.    Sport
8.    Protezione civile
9.    Tutela dei beni ambientali
10.    Tutela delle specie animali
11.    Altro.

Art. 2 – Requisiti di iscrizione all’Albo

1. L’iscrizione è consentita solo alle Associazioni e Organismi di partecipazio-ne costituiti in forma associativa che possono dimostrare con documentata relazione scritta di aver svolto attività almeno per tutto l'anno precedente. L'Albo è pubblico ed è aggiornato ogni 6 (sei) mesi.

2. Detta iscrizione è riservata solo alle Associazioni e agli Organismi di parte-cipazione costituiti in forma associativa aventi quale oggetto sociale il rag-giungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell'aggregazione sociale e dello sviluppo culturale, sportivo ed ambientale della comunità e senza scopo di lucro, ed è subordinata alle seguenti condizioni:
a)    lo Statuto deve assicurare l'effettiva partecipazione e democraticità dell'attività ed il sistema elettivo degli organi;
b)    i Soci devono concorrere alla vita sociale con collaborazioni personali volontarie.

3. L'Associazione o l’Organismo di partecipazione costituito in forma associa-tiva che richiede l’iscrizione deve avere sede, o istituita sezione staccata, nel Comune di San Giovanni Rotondo.

4. L'iscrizione all'Albo è disposta dalla Giunta comunale.

5. L'Associazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, è te-nuta a fornire tutta la documentazione d'interesse, compresa la documenta-zione amministrativa e di bilancio.

6. I responsabili dell'Albo e del suo aggiornamento sono i dirigenti dei Settori interessati dall’ambito di intervento dichiarato dall’Associazione, sotto il co-ordinamento del Segretario Generale che designa anche il responsabile ai fini dell'art. 22 della legge 412 del 30.12.1991.

Art. 3 – Modalità di iscrizione all’Albo e di verifica periodica

1. Le richieste di prima iscrizione all'Albo devono essere presentate pun-tualmente al Sindaco, entro il termine concesso per la richiesta di contributi ordinari indicando la categoria di riferimento ed il nominativo del legale rap-presentante - o del suo sostituto - autorizzato ad intrattenere rapporti con l'Amministrazione Comunale.

2. Non è necessario il rinnovo annuale dell'iscrizione che s’intende riconfer-mata di anno in anno fino allo scioglimento delle Associazioni o degli Organi-smi di partecipazione costituiti in forma associativa.

3. È comunque fatto salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione.

4. Il vaglio del proficuo e continuativo esercizio dell'attività istituzionale è ef-fettuato in sede di concessione del contributo a cura del soggetto proponente l’atto di erogazione di eventuali contributi (Sindaco, Assessori, Dirigenti, ecc.).

Art. 4 – Effetti dell’avvenuta iscrizione all’Albo

1. L'iscrizione all'Albo ha validità ai seguenti effetti:
a)    priorità nell'assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative;
b)    titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di stu-dio;
c)    titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari;

2. In assenza di iscrizione la concessione di contributi straordinari è possibile solo in caso di eccezionali e giustificate ragioni.

Art. 5 – Iscrizione all’Albo, diniego e ricorso

1. All'atto della prima iscrizione, le Associazioni devono allegare alla doman-da la documentazione attestante l’assenza di finalità di lucro e quella atta all'individuazione degli organismi sociali, così come indicato nella modulisti-ca allegata al presente Regolamento.

2. L'eventuale mancata iscrizione all’Albo deve essere motivata e comunicata per iscritto dal Comune all'Associazione o agli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa entro 30 (trenta) giorni.

3. Contro detto diniego può essere proposto ricorso alla Giunta Comunale, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

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