Descrizione
IL DIRIGENTE AREA 5
RENDE NOTO
Che in esecuzione dell’Ordinanza sindacale n. 118 del 22 maggio 2006
E’ fatto obbligo a tutti i proprietari, o possessori a qualsiasi titolo, di terreni ricadenti all’interno del perimetro urbano, che risultano invasi da erbe e sterpaglie, e/o costituenti ricettacolo d’immondizia, di provvedere alla ripulitura e sfalcio delle stesse aree (compreso lo sfalcio delle erbe infestati che invadono la limitrofa cunetta stradale), al fine di scongiurare il pericolo d’incendio, nonché praticare tutte quelle operazioni consentite e necessarie, volte a garantire la pubblica incolumità, il decoro urbano, la tutela ambientale e igienico-sanitaria.
Le violazioni alle prescrizioni della citata Ordinanza sono soggette all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 con le procedure previste dalla Legge 689 del 24.11.1981, ferme restando eventuali responsabilità di natura civile e/o penale.
Per quanto sopra, si avverte che, al fine di scongiurare, tra l’altro, il pericolo d’incendio che con l’approssimarsi della stagione estiva assume sempre più carattere allarmante, il Comando della Polizia Municipale eseguirà adeguati sopralluoghi per accertare eventuali comportamenti omissivi.
Si invitano, pertanto, i destinatari della stessa Ordinanza alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni ivi rappresentate, tenuto conto che, in difetto, oltre all’applicazione delle sanzioni sopra richiamate, si darà corso all’esecuzione in danno dei lavori necessari a garantire il pieno rispetto dell’Ordinanza n. 118 del 22 maggio 2006, con ogni onere e spese a carico del trasgressore.
Dalla Residenza Municipale, addì 29 aprile 2025
IL DIRIGENTE AREA 5
Arch. Matteo Russo
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Ultimo aggiornamento: 2 maggio 2025, 13:32