Descrizione
ORDINANZA N° 31 Foggia li, 16/04/2025
Ordinanza per la manutenzione delle pertinenze stradali, della vegetazione e delle siepi, nonché per il taglio dei rami sporgenti e degli alberi ai margini delle Strade Provinciali.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’
PREMESSO che lungo le strade provinciali (come da allegato A), il cui tracciato interessa il territorio dei Comuni della Provincia di Foggia, a causa della mancata manutenzione da parte dei proprietari dei terreni confinanti, è in continua crescita il fenomeno di piante e siepi che sporgono con rami, foglie e fronde sulla sede viaria, causando ostruzioni e limitazioni sia del campo visivo che della segnaletica istallata;
CONSIDERATO che detta vicinanza alla sede viaria fa sì che:
✓ i1 fogliame staccandosi, vada ad ostruire fossi e cunette a bordo strada, con conseguente minor efficienza del sistema di allontanamento delle acque meteoriche;
✓ le radici vadano a deformare i1 piano viabile, costituendo un grave pericolo per il traffico in transito;
✓ in occasione di eventi atmosferici di particolare entità, interi alberi, tronchi e rami cadano ingombrando la carreggiata;
RITENUTO che in corrispondenza di curve ed incroci, le siepi, i cespugli e le alberature non debbano elevarsi oltre un metro dal piano stradale e per almeno 20 metri prima dell’inizio della curva e degli incroci e 20 metri dopo;
CONSIDERATO che:
✓ tali situazioni comportano seri rischi d’incendio nel periodo estivo;
✓ i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, siepi, etc.) che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e/o di uso pubblico, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria atti a prevenire il verificarsi degli eventi suddetti;
✓ le difficoltà incontrate nell’esecuzione degli interventi di pulizia e manutenzione di opere e pertinenze stradali, spesso invase dalla folta vegetazione presente in proprietà privata, ne compromettono la buona riuscita;
✓ tali problemi sono prevalentemente dovuti alla distanza in cui tale vegetazione si trova rispetto alla piattaforma stradale, in netto contrasto con le previsioni del Codice della Strada;
CONSIDERATO che, sono state rilevate frequentemente, sulle pertinenze delle strade provinciali operazioni di aratura dei terreni fino al margine del piano viabile, ben oltre il confine catastale della proprietà privata e/o create delle barriere per impedire il libero deflusso delle acque nei terreni sottostanti, manomissione e danneggiamento del ciglio, dei fossi e delle cunette di patrimonio pubblico, nonché occupazione abusiva di suolo pubblico, con conseguenti danni al patrimonio pubblico;
VISTO il testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali 18/08/2000, n° 267 ed in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
VISTO lo Statuto Provinciale;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTI gli artt. 15, 29, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i., che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni, siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotte delle acque, canali artificiali e manufatti per i terreni attraversati dalle strade;
VISTO l'art. 26, commi 6 e 7 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495;
VISTI gli art. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 285 del 30.04.1992 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;
RITENUTO di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di decoro pubblico;
RILEVATA la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione, sulle strade provinciali, nel territorio della Provincia di Foggia;
Fatto salvo ogni diritto di terzi:
ORDINA
A proprietari e/o conduttori di immobili e terreni confinanti con le strade provinciali di provvedere alla potatura di siepi e piantagioni in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che potrebbero compromettere la leggibilità della segnaletica dalla distanza e dall’angolazione necessaria secondo le disposizioni e gli obblighi sanciti dal Codice della Strada, fino a cadere sul piano viabile.
In particolare, i proprietari dovranno provvedere a:
✓ Potare regolarmente le siepi ubicate sui propri fondi a confine con la sede viaria.
✓ Tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e quelli che, crescendo, potrebbero nascondere e/o limitare la visibilità di segnali stradali, fino a causare il restringimento ed il danneggiamento della carreggiata riducendone la corretta fruibilità e funzionalità.
✓ Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, fogliame e terriccio provenienti dai loro terreni, qualora abbiano, per qualsivoglia motivo, occupato la sede stradale.
✓ Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti mirati ad evitare qualsiasi interferenza che possa incidere negativamente sulla sicurezza e la corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
✓ Mantenere la vegetazione, di qualunque tipo essa sia, ad un’altezza non superiore ad un metro dal piano stradale, almeno 20 metri prima e 20 metri dopo le curve e gli incroci.
✓ Rimuovere completamente piante, alberi e arbusti collocati lungo i1 confine stradale in posizione non conforme con le disposizioni del Codice della Strada.
✓ Eseguire nuovi impianti nel pieno rispetto delle distanze previste dal Nuovo Codice della Strada.
✓ Assicurare la regolare manutenzione di fossi di scolo, rimuovendo ogni materiale che sia di ostacolo al regolare deflusso delle acque nei terreni sottostanti. Nel caso di terreni in pendenza, le cui acque meteoriche defluiscano su strade provinciali, i proprietari ed i conduttori sono obbligati, a predisporre tutti gli interventi per evitare l'allagamento della sede stradale in caso di precipitazioni meteoriche.
Gli Agenti della forza pubblica provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza ai fini del rispetto della presente ordinanza.
Si ricorda che in caso di presenza di comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell’art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista, con conseguente chiamata in causa nell’eventualità di sinistri. In particolare si rammenta il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.
Nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa ai sensi de11’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 285/’92, ai sensi del successivo comma 4, saranno passibili della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere abusive e del ripristino a proprie spese dei luoghi per immissioni di materiali sulle sedi viarie provinciali, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Per quanto sopra, gli interventi ritenuti urgenti dal personale di sorveglianza potranno essere eseguiti d’ufficio, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni senza ulteriore comunicazione.
I proprietari rimarranno responsabili, in ogni sede, in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna e fino ad emissione di nuova ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso:
▪ ricorso al TAR Puglia entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente;
▪ in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente.
testo completo in allegato...
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Ultimo aggiornamento: 29 aprile 2025, 08:42